Art. 31.
(Comitato parlamentare di controllo - COPACO).

      1. È istituito il Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) costituito da cinque deputati e cinque senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel rispetto del criterio di proporzionalità, al fine di esercitare il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

 

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      2. Il COPACO può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del CESIS, e al CIIS informazioni sulle strutture dei Servizi di informazione e di sicurezza e sulle attività svolte, comprese quelle di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotti dall'articolo 23 della presente legge, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi.
      3. Il CIIS fornisce al COPACO le informazioni richieste.
      4. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle articolazioni operative e dei poli logistici, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, nonché, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.
      5. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 2, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
      6. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza nella tenuta delle informazioni classificate trasmesse al COPACO.